25 e 26 AGOSTO 2023

PALERMO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “SI RESTI ARRINESCI”

  1. ART. I DENOMINAZIONE È costituita l’Associazione di promozione culturale e non a scopo di lucro “Si Resti Arrinesci”.

  2. ART. 2 SEDE L’Associazione è sita a Palenno in via Carlo Alberto Garufi n° 8.

  3. ART. 3 SCOPO L’Associazione non ha scopo di lucro. L’Associazione si pone come luogo di confronto sulle condizioni socio-economiche in cui versa la Sicilia, che determinano l’emigrazione forzata e il conseguente spopolamento dei territori. Pertanto, si propone di istituire, promuovere e diffondere proposte e attività finalizzate al contrasto dell’emigrazione giovanile dalla Sicilia. Per il perseguimento di tali finalità, l’Associazione “Si Resti Arrinesci” promuove le seguenti attività: f) organizzazione di convegni, seminari, corsi e manifestazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare e creare una rete sul tema dell’emigrazione forzata dalla Sicilia; g) diffusione di materiale informativo; h) pubblicazione di giornali periodici e libri a stampa o telematici; i) realizzazione di centri di formazione e strumenti di comunicazione, come newsgroup, mailing-list, forum, pubblicazioni e altro; j) realizzazione di tutte le attività necessarie al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: i. partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di scambio esperienziale e di mutua cooperazione; ii. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati; iii. accedere a contributi volontari pubblici o privati; iv. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento. In tale eventualità, l’associazione si impegna a osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

  4. ART. 4 ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE Le entrate finanziarie sono costituite da: a) la quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’accettazione della domanda di iscrizione in qualità di Socio all’Associazione; b) i contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo; c) eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; d) versamenti volontari degli associati; e) convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie; f) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e di Enti in generale; g) rendite del proprio patrimonio e ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

  5. ART. 5 ESERCIZIO FINANZIARIO L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio – prorogabili a ulteriori sei mesi per giustificate esigenze oggettive – il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all’Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso e quello preventivo del successivo. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano previste dalla Legge.

  6. ART. 6 CATEGORIE DI SOCI Possono essere soci esclusivamente persone fisiche. Sono soci fondatori le persone fisiche sottoscrittrici dell’atto costitutivo. Sono soci ordinari le persone fisiche che condividono gli scopi e le attività politico-culturali descritte nell’art. 3 e la cui domanda di ammissione venga accettata dall’Assemblea dei soci. I soci sono tenuti al pagamento, all’atto dell’ammissione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno, della quota di associazione annuale che verrà stabilita dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno pari diritti e possono essere eletti negli organi dell’Associazione. La quota sociale è intransmissibile e non è rivalutabile.

  7. ART. 7 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO La qualità di socio si perde per dimissioni o incompatibilità con gli orientamenti politico-culturali espressi dall’Associazione. La deliberazione di esclusione per incompatibilità deve essere assunta dall’Assemblea dei soci.

  8. ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO L’associazione è gestita da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque soci. Il numero dei consiglieri è determinato dall’Assemblea dei soci. I consiglieri sono nominati per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo così composto eleggerà il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio elabora e sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci il Piano dell’Attività triennale, contenente la programmazione e gli obiettivi dell’associazione in coerenza con le finalità e gli scopi perseguiti. Il Consiglio propone l’ammontare delle quote sociali.

  9. ART. 9 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO Su mandato dell’Assemblea, il Consiglio è investito di funzioni di orientamento e di programmazione esecutiva dell’attività dell’Associazione e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

  10. ART. 10 CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di un singolo consigliere. Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta all’anno, per esaminare il bilancio consuntivo e quello preventivo da successivamente sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio può essere convocato dal Vicepresidente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

  11. ART. 11 IL PRESIDENTE Il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento necessario, riferendo al Consiglio alla prima riunione utile. Il Presidente rimane in carica per un periodo pari a 3 anni dal momento della nomina. In caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo indirà nuove elezioni per il rinnovo del Presidente. Il Presidente ha la titolarità di firma sui conti bancari dell’Associazione e, su indicazione del Consiglio Direttivo, può delegare un Tesoriere per la gestione dei conti dell’Associazione.

  12. ART. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea dei soci in sede ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, così come definito in questo Statuto, delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sul bilancio consuntivo e preventivo e su quanto sia a lei demandato dalla Legge e dallo Statuto, nonché decide sulle domande di ammissione di nuovi soci. L’Assemblea dei soci in sede straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto sociale e sullo scioglimento dell’Associazione.

  13. ART. 13 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea dei soci è convocata mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio che abbia diritto di parteciparvi; la comunicazione, via e-mail, deve indicare l’ordine del giorno ed essere inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

  14. ART. 14 DIRITTO D’INTERVENTO ALL’ASSEMBLEA Hanno diritto di intervenire all’Assemblea generale tutti i soci. Ai fini delle deliberazioni dell’Assemblea vale il principio del voto singolo, cosi come contemplato dalla normativa vigente di riferimento.

  15. ART. 15 PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente. L’Assemblea dei soci nomina in apertura di ogni sua seduta il segretario verbalizzante. Delle riunioni dell’Assemblea dei soci viene redatto dal segretario, su apposito libro, il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

  16. ART. 16 COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci in sede ordinaria occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni dell’Assemblea dei soci in sede straordinaria sono richiesti la presenza ed il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. Nel caso di modifica dell’art. 2 dello Statuto è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque ne sia il numero.

  17. ART. 17 SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci in sede straordinaria. Essa nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla scelta dell’Associazione o Ente a cui devolvere il patrimonio. La devoluzione del patrimonio dell’Associazione dovrà avvenire a favore di altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblico utilità, salvo diverse destinazioni imposte dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.